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SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
“GOBBATO”
Volpago del Montello (TV)


S T A T U T O




Titolo I

 

Costituzione - Scopi

 

art. 1

 

E’ costituita, nell’ambito delle attività pastorali della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Volpago del Montello, la Scuola dell’Infanzia parrocchiale “GOBBATO” approvata, ai sensi del Can. 800 del Codice di Diritto Canonico, dall’Ordinario diocesano di Treviso e riconosciuta paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, con decreto n. 488/5192 del Ministero della P. I. in data 28/02/2001

 

art. 2

 

La scuola dell’Infanzia, non avente finalità di lucro, si pone all’interno del sistema formativo integrato per l’infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai tre ai sei anni per una educazione integrale della loro personalità, in una visione cristiana della vita.

La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso con l’assoluto rispetto per le loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità, della quale i genitori sono informati.

L’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e con la comunità valorizzando le forme di partecipazione comunitaria, come parte ed espressione della più vasta comunità parrocchiale.

Per le proprie finalità si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei ed in particolare di un proprio progetto educativo che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato e fedele all’ispirazione cristiana della scuola stessa. Opera sulla base del curriculum annuale. L’azione educativa e didattica viene presentata ai genitori e alla comunità mediante il Piano dell’Offerta formativa (P.O.F.).

 

Titolo II

 

Regolamento interno - Personale

 

art. 3

 

Apposito regolamento, approvato dal Comitato di gestione, stabilisce norme, modalità, requisiti di ammissione e frequenza alla scuola, e regola i rapporti con il personale dipendente, con le famiglie e con le istituzioni.

Il regolamento si ispira ai principi dell’accoglienza anche con l’impegno a valorizzare le diversità e, per quanto concerne il rapporto con i genitori e la comunità, a far crescere la loro partecipazione comunitaria.

 

art. 4

 

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso sono fissati dal regolamento di cui al precedente articolo, nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della L. n. 62/2000 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro della F.I.S.M..

Il personale docente e non docente, oltre che professionalmente idoneo, deve essere di provata moralità e deve condividere l’indirizzo educativo cristiano della scuola ed attuarlo nel proprio ambito di competenza.

 

Titolo III

 

Mezzi finanziari e strutture

 

art. 5

 

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi, si provvede con:

- contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri enti pubblici e di Privati;

- contributi delle famiglie dei bambini frequentanti.

- oblazioni o lasciti e da qualunque altra attribuzione a suo vantaggio;

 

art. 6

 

La Parrocchia mette a disposizione, per il funzionamento della scuola, l’immobile e la relativa area circostante, in uso alla Parrocchia sulla base di apposita convenzione con il Comune di Volpago del Montello. Le spese di straordinaria manutenzione dell’immobile sono a carico della Parrocchia, salvo eventuali avanzi di gestione o ricavati di particolari iniziative che potranno essere devoluti come concorso al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione, finalizzata al buon funzionamento della scuola o prevista da norme di legge.

 

Titolo IV

 

Amministrazione

 

art. 7

 

Sono organi dell’Amministrazione:

il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario.

 

Comitato di Gestione

 

art. 8

 

La scuola dell’Infanzia è amministrata da un Comitato di gestione composto da:

- il Parroco “pro tempore” che ne é il Presidente e rappresentante legale;

- due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale;

- un membro del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia;

- la Direttrice della scuola o una docente da lei designata;

- tre genitori eletti dall’Assemblea dei genitori, per fascia d’età dei bambini.

 

Competenze del Comitato di Gestione  

 

art. 9

 

Spetta al Comitato di gestione:

- provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi che sono portati a conoscenza dell’Assemblea dei genitori;

- adottare il regolamento interno;

- esprimere parere sulle nomine del personale (dirigente, docente, di servizio), nonché sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento;

- fissare il contributo mensile delle famiglie, valutando eventuali condizioni di indigenza;

- esprimere parere sulla stipula di convenzioni con altri enti;

- provvedere alla gestione amministrativa;

- esprimere parere sulle costituzioni in giudizio in genere.

 

art. 10

 

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono di regola ogni due mesi.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri.

Tutti i pareri e le determinazioni del Comitato di Gestione hanno carattere consultivo, in quanto la scuola dell’Infanzia parrocchiale si configura giuridicamente e amministrativamente come attività della Parrocchia.

 

art. 11

 

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri, si provvede alla sua sostituzione e il nuovo Componente dura in carica fino allo scadere del triennio.

 

art. 12

 

I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

Presidente

 

art. 13

 

Spetta al Presidente:

- rappresentare la scuola dell’Infanzia e stare in giudizio per la stessa;

- nominare, ammonire, licenziare il personale, previo esame del parere del Comitato di gestione;

- stipulare convenzioni con altri Enti, previo esame del parere del Comitato di gestione;

- adottare, in caso d’urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al Comitato di Gestione;

- delegare un membro del Comitato a sostituirlo, in caso di impedimento;

- nominare il Segretario.

 

Segretario

 

art. 14

 

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali del Comitato di Gestione;

- diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente;

- provvedere alla corretta tenuta dalla contabilità;

- tenere tutta la documentazione e i registri che non siano attinenti all’attività educativa e didattica di competenza delle insegnanti.

 

Titolo V

 

 

Art. 15

 

ORGANI COLLEGIALI

 

 

Sono istituiti i seguenti organi collegiali:

Il Collegio dei Docenti di Scuola - il Collegio dei Docenti di Zona - il Consiglio di Intersezione - l’Assemblea generale dei Genitori - l'Assemblea di Sezione dei Genitori.

 

Art. 16

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI SCUOLA

 

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla direttrice / coordinatrice.

Il collegio dei docenti:

- cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;

- formula proposte all’ente gestore della scuola, per il tramite della direttrice / coordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno;

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;

- esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione;

- sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione.

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Il segretario del collegio per la redazione dei verbali delle riunioni viene scelto dalla direttrice / coordinatrice tra i docenti presenti all’incontro.

 

Art. 17

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI ZONA

 

E’ costituito il collegio dei docenti di zona con il coinvolgimento delle scuole materne non statali del Comune di Volpago del Montello.

Il collegio risulta formato dalle insegnanti di tutte le scuole materne non statali del territorio.

E’ presieduto da un coordinatore nominato dal Presidente provinciale della F.I.S.M. o, in sua assenza, dalle insegnanti stesse.

Il collegio si riunisce almeno tre volte all’anno (indicativamente: settembre – febbraio – giugno) allo scopo di definire e verificare le linee comuni della programmazione educativa e didattica e favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel territorio.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

 

Art. 18

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

 

Il consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola e da due genitori degli alunni per ogni sezione, scelti dalle rispettive assemblee, ed è presieduto dalla direttrice / coordinatrice della scuola che lo convoca, oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato.

Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei docenti e agli organi gestionali della scuola proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.

Alle riunioni del consiglio di intersezione viene invitato – se previsto dallo Statuto della scuola – il genitore designato dall’assemblea generale a far parte dell’organismo gestionale della scuola.

Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.

Le funzioni di segretario vengono attribuite dal presidente ad uno dei docenti presenti.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

 

Art. 19

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI

 

L’assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti.

La prima assemblea viene convocata, entro il mese di ottobre, dalla direttrice / coordinatrice della scuola ed elegge, tra i genitori degli alunni iscritti e frequentanti, il proprio presidente che dura in carica per tutto l’anno scolastico.

L’assemblea viene convocata dal presidente almeno due volte in un anno e ogniqualvolta specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.

La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori; in seconda convocazione, un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea possono partecipare, con solo diritto di parola, il personale direttivo, docente e non docente e gli amministratori della scuola. L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, proposta dal Collegio dei docenti, ed esprime proprio parere in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

 

Art. 20

 

ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI

 

L’assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e designa due genitori per il Consiglio di intersezione.

Essa, presieduta da uno dei due genitori designati a far parte del Consiglio di intersezione, collabora con la/le insegnante/i responsabile/i della sezione per la migliore soluzione di questioni proposte dalla/e stessa/e.

Alle Assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la direttrice e le insegnanti della sezione.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

 

Art. 21

 

Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla competenza della F.I.S.M. provinciale e, nei casi più gravi, all’Ordinario diocesano per le decisioni definitive.

 

Art. 22

 

Il Presidente della scuola dell’Infanzia deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola materna stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 23

 

Il presente statuto viene reso noto alla comunità scolastica e viene tenuto nelle scuola a disposizione dei genitori che lo vogliano consultare e dell’autorità di vigilanza delle scuole paritarie.

 

Volpago del Montello, 2 settembre 2002

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